Covid-19 nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblicato
Data di scadenza

Nota informativa

Fino al 15 marzo 2020

Conferma che sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.


Filo al 3 aprile 2020

  1. Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, indipendentemente dal rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  2. Sono sospese le attività di pub, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  3. È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.
  4. Per bar e ristoranti, l’attività deve essere svolta facendo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  5. Per gli altri esercizi commerciali, sia all’aperto che al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
  6. Restano sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  7. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  8. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
  9. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  10. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  11. Le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali
  12. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  13. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compreso quelle funebri;
  14. SI RACCOMANDA, OVE POSSIBILE, DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE AI CASI STRETTAMENTE NECESSARi
  15. SANZIONI: il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro

 

Visionabile da questa pagina il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Link al sito del Governo http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266

 

Ultimo aggiornamento: Dom, 08/03/2020 - 10:29