Imposta Comunale sulla Pubblicità (valido fino al 31/12/2020)

Imposta Comunale sulla Pubblicità (valido fino al 31/12/2020)

Ufficio: ETRURIA SERVIZI S.R.L.
Referente: Filippo MEINI
Responsabile: dr. Marco GIANNELLI
Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 15 A - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel: 0554936173
Orario di apertura: MAR e GIO 9.30-12.30 e 15.00-17.00; VEN 9.30-12.30

Requisiti del richiedente

L'imposta è dovuta da chiunque effettua la pubblicità tramite: insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, facsimili o altri mezzi analoghi, nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporto di merci, con aeromobili, in forma ambulante, e a mezzo di apparecchi sonori.
L'effettuazione della pubblicità comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici.

L'autorizzazione non è invece necessaria nei seguenti casi:

  • pubblicità temporanea visiva o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere e simili, degli stadi e impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di carburante
  • pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie
  • tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai punti precedenti che non richiedono installazione di mezzi o impianti

 

 

Documentazione da presentare

Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare all'Ufficio pubbliche affissioni apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dallo stesso ufficio; la dichiarazione deve contenere:

  • i dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale)
  • le caratteristiche e la durata della pubblicità
  • l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati

N.B. In qualsiasi caso deve essere comunque data preventiva comunicazione al Corpo di Polizia Municipale indicando, oltre ai dati del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'esatto periodo e il luogo di diffusione.

 

Costi

Il pagamento della relativa imposta si svolge secondo le seguenti modalità:

  • Il pagamento dell'imposta permanente deve essere effettuato in un'unica soluzione entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio direttamente all'Ufficio pubbliche affissioni o mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Ditta concessionaria, arrotondato all'euro superiore se la frazione è pari o inferiore a 0,49 euro, o per eccesso se è superiore
  • L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione
  • Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione per la pubblicità annuale di importo superiore a £ 1549,37, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate
  • E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla su richiesta degli agenti autorizzati

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
La tariffa dell'imposta è ridotta della metà nei seguenti casi:

  • per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
  • per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali
  • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e/o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

N.B. Le riduzioni dell'imposta non sono cumulabili.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA
Le esenzioni dall'imposta possono essere ottenute nei seguenti casi:

  • la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
  • la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresenzioni in programmazione
  • la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si  effettua la vendita
  • la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
  • la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali
  • le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
  • l'impostsa non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

 

Informazioni

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. L'Ufficio pubbliche affissioni procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati tali da generare un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
In caso di pubblicità temporanea, l'attestazione di pagamento ha validità di dichiarazione.

 

Avvertenze

 

Si applicano eventuali limitazioni e divieti nei seguenti casi:

  • Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità
  • La pubblicità sonora in forma fissa ed ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00
  • E' comunque sempre vietata la pubblicità sonora a distanze minori di 200 metri da ospedali, case di riposo, cimiteri, dalle scuole pubbliche ed edifici di culto,in queste ultime durante lorario di lezione e di cerimonia. Tale forma di pubblicità è inoltre vietata nella zona traffico limitato e nella zona pedonale urbana
  • L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare in ogni caso i limiti fissati dalle attuali disposizioni legislative e ragolamentari in tale materia
  • E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo
  • E' consentita la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario semprechè non sussistono problemi legati alla viabilità o di pubblico interesse
  • La pubblicità a mezzo di aerei è condsentita inoccasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti

 

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 16.02.2006;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada';
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 12/12/2014.

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